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Chiarimento

  • Buongiorno, in riferimento al sopralluogo, si chiede quali siano i soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo, e più specificatamente se può presenziare, con apposita delega, il legale rappresentante dell'impresa mandante. Cordiali saluti 

    Domanda del: 14/06/2023 aggiornata il 14/06/2023
  • In riferimento al quesito posto si riporta quanto previsto nell'allegato 5 "Dichiarazione e attestato di sopralluogo preventivo": Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. Cordiali saluti

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