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Chiarimento

  • In assenza di specificazione nel Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione in RTI non ancora costituita, il sopralluogo possa essere effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno l’RTI purché munito di delega degli altri operatori, oppure se deve prendere parte al sopralluogo un rappresentante per ogni operatore che costituirà l’RTI.

    Domanda del: 08/08/2023 aggiornata il 08/08/2023
  • In riferimento al quesito posto si riporta quanto previsto nell`allegato 5 ``Dichiarazione e attestato di sopralluogo preventivo``: Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

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